Assistenza Cittadini Stranieri (Italiano)

I cittadini stranieri, comunitari e non, con l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) acquisiscono il diritto a usufruire di tutta l’assistenza sanitaria prevista, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, con l’obbligo di contribuzione per la sua validità temporale.

I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari non iscritti al S.S.N. hanno comunque garantite le “cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio”, compresi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Fonti:

Ministero della Sanità (Circolare 5 del 24/03/2000)
Ministero della Salute (Direttiva 19/02/2008)
Assessorato della Sanità Sicilia (Decreto 4/07/2003)
Assessorato alla Salute Sicilia (Direttiva 2293/2009)

1 CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI CON L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL S.S.N.

2 CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI NON ISCRITTI AL S.S.N.

3 INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

4 STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI (non comunitari)

5 CITTADINI COMUNITARI DIMORANTI NON ISCRITTI AL S.S.N.


1 CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI CON L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL S.S.N.

Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;

i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza o motivi religiosi;

i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.

Come e dove ci si iscrive

Per iscriversi al S.S.N. bisogna recarsi presso gli uffici Anagrafe Assistiti del territorio in cui si è residenti o si ha effettiva dimora, presenti in tutti i Distretti Sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale. È necessario presentare:

documento di identità personale;
codice fiscale;
permesso di soggiorno;
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza).

Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i figli minori di 14 anni.

Che validità ha l’iscrizione

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo dello stesso: può essere quindi rinnovata anche presentando agli Uffici dell’ASP la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

In caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro tali provvedimenti.

A cosa si ha diritto

All’atto dell’iscrizione è consegnato un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento – a seconda della prestazione e del reddito personale – di una quota a titolo di contributo (ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, farmaci, assistenza riabilitativa e protesica.


2 CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI NON ISCRITTI AL S.S.N.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano tra coloro che sono obbligati all’iscrizione al S.S.N. hanno due possibilità:

a) iscriversi facoltativamente al S.S.N., insieme ai propri familiari, se presenti in Italia. Si può chiedere l’iscrizione volontaria se:

  • cittadini extracomunitari: in possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (con l’eccezione del permesso di studio);
  • cittadini comunitari: se in possesso di risorse economiche adeguate o iscrizione a corsi di studio.

L’iscrizione non è prevista se si è titolari di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

È previsto il versamento di un contributo annuale a titolo di partecipazione.

b) assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.


3 INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

Dove e come si richiede il visto d’ingresso

Se si intende ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, eventualmente insieme a un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel proprio Paese.

Una volta entrato nel territorio dello Stato, entro 8 giorni si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo in cui si intende usufruire delle cure. In caso contrario il richiedente sarà considerato straniero irregolare.

Documentazione necessaria

Documentazione da produrre:

certificazione sanitaria attestante la patologia;
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore.

La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.


4 STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI (non comunitari)

Chi non è in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno ha diritto comunque alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

A tal fine si dovrà richiedere presso qualsiasi ASP, all’Anagrafe Assistiti o presso gli Uffici dedicati presenti negli Ospedali e sul territorio, un tesserino chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo si dovrà dichiarare:

  • le generalità;
  • di non possedere risorse economiche sufficienti.

Si può anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l’indicazione di nome e cognome.

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:

all’assistenza sanitaria di base;
ai ricoveri urgenti e non, anche in regime di day-hospital;
alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia o infortunio.

È garantita:

la tutela della gravidanza e della maternità;
la tutela della salute del minore;
le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalla Regione;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. Si deve comunque tenere presente che in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche per i cittadini italiani.


5 CITTADINI COMUNITARI DIMORANTI NON ISCRITTI AL S.S.N.

Ai cittadini comunitari (cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea) presenti per un periodo superiore a tre mesi in condizioni di indigenza, privi dei requisiti per l’iscrizione al S.S.N. e non in possesso di TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o altro modello rilasciato dall’istituzione competente del Paese di origine, è garantito l’accesso alle cure per prestazioni urgenti ed essenziali.

Codice ENI

Per usufruire delle prestazioni sociosanitarie sopra descritte è rilasciato il Codice ENI (Europeo Non Iscritto). Il tesserino ENI è rilasciato dagli stessi Uffici che rilasciano il tesserino S.T.P.: Anagrafe Assistiti o Uffici dedicati presenti negli Ospedali e sul territorio di ogni ASP. È valido sei mesi ed è rinnovabile. Per ottenerlo si dovrà esibire un documento di identità e compilare una dichiarazione sostitutiva di domicilio nell’ambito del territorio regionale, attestando l’impossibilità momentanea di iscrizione al S.S.N. e la condizione di indigenza.

Il Codice ENI assicura:

l’assistenza sanitaria di base;
i ricoveri urgenti e non, anche in regime di day-hospital;
le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia o infortunio.

Nello specifico è garantita:

la tutela della gravidanza e della maternità;
la tutela della salute del minore;
le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Traduzioni a cura dell’Associazione Culturale Acuarinto – Agrigento.