Accesso agli Atti Amministrativi
Responsabile del Procedimento: D.ssa Maria Giovanna Tuttolomondo
Tel: 0922.407201 Fax: 0922.407200
Disp. prot. n. 147202 del 13/09/2016
📢 Nuova procedura interna dal 1° marzo 2015
Tutte le comunicazioni interne relative ai procedimenti di accesso agli atti devono avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC).
Questa procedura:
- Riduce i tempi di gestione
- È conforme al D.L. sulla dematerializzazione della Pubblica Amministrazione
👉 Nota informativa inviata a tutti i Direttori di UOC
Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi
(articolo 22, comma 1, lett. a) legge 7 agosto 1990, n. 241)
Il diritto di accesso è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi coloro che sono portatori di interessi pubblici o diffusi, purché titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, di:
-
prendere visione dei documenti amministrativi;
-
estrarne copia.
L’accesso è consentito esclusivamente con riferimento a documenti amministrativi collegati a una situazione giuridicamente tutelata del richiedente.
Tipologia dei documenti ai quali possono accedere gli utenti
(articolo 22, comma 1, lett. d) legge 7 agosto 1990, n. 241)
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso
(art. 2 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti:
- di tutti i soggetti di diritto pubblico;
- dei soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Il diritto è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
L’accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi:
- materialmente esistenti al momento della presentazione della richiesta;
- detenuti, alla stessa data, da una Pubblica Amministrazione.
La domanda di accesso deve riferirsi a documenti specifici e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte dell’ufficio destinatario.
La richiesta non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione, né un mezzo per svolgere indagini o controlli ispettivi, in quanto in tali casi manca il collegamento con una specifica situazione giuridicamente rilevante.
Anche nel caso di domande presentate da associazioni o portatori di interessi collettivi, l’accesso è consentito esclusivamente a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Notifica ai controinteressati
(art. 3 Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006)
Qualora dalla richiesta emergano controinteressati, l’Amministrazione deve trasmettere agli stessi apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima di accogliere la domanda di accesso.
Per controinteressati si intendono i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall’esercizio del diritto di accesso potrebbero subire una compromissione del proprio diritto alla riservatezza.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione può procedere all’esame della domanda.
Accesso informale
(art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006)
Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risultino controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
Il richiedente deve:
- indicare gli estremi del documento o gli elementi utili alla sua individuazione;
- specificare e, ove necessario, comprovare l’interesse connesso alla richiesta;
- dimostrare la propria identità ed eventualmente i poteri di rappresentanza.
La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante:
- indicazione della pubblicazione contenente le notizie richieste;
- esibizione del documento;
- estrazione di copie;
- altra modalità idonea.
La richiesta proveniente da una Pubblica Amministrazione è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
L’accesso informale può essere richiesto anche tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP).
Procedimento di accesso formale
(art. 6 DPR n. 184/2006 – art. 5 Decreto del Presidente della Regione n. 12/1998)
Quando non sia possibile l’accoglimento immediato in via informale, o sorgano dubbi riguardo:
- la legittimazione del richiedente;
- la sua identità o i poteri rappresentativi;
- la sussistenza dell’interesse;
- l’accessibilità del documento;
- l’esistenza di controinteressati,
l’Amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta di accesso formale, rilasciandone ricevuta.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla sua ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, l’accesso si intende negato.
In caso di richiesta irregolare o incompleta, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Responsabile del procedimento è il dirigente, il funzionario o altro dipendente preposto all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
Compilazione e presentazione della richiesta di accesso
(art. 7 Decreto del Presidente della Regione n. 12/1998)
La richiesta di accesso deve essere redatta in carta semplice, in duplice copia, sugli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione, e indirizzata al dirigente o responsabile dell’ufficio competente.
La richiesta può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via fax.
Devono essere indicati:
a) le generalità del richiedente, complete di indirizzo e recapiti;
b) l’indicazione del documento o dei documenti richiesti e del procedimento di riferimento;
c) il tipo di informazione richiesta, se del caso;
d) i motivi dell’accesso;
e) l’interesse concreto alla conoscenza dell’atto;
f) data e sottoscrizione.
Una copia della richiesta, timbrata e controfirmata, è restituita al richiedente per ricevuta.
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
(art. 7 DPR n. 184/2006)
L’atto di accoglimento indica:
- l’ufficio presso cui rivolgersi;
- un periodo congruo, non inferiore a quindici giorni, per la visione o il rilascio di copia dei documenti.
L’accesso comprende anche i documenti richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, salvo eccezioni di legge.
L’esame dei documenti è gratuito e avviene presso l’ufficio indicato, durante l’orario di servizio, con eventuale assistenza del personale.
È vietata l’asportazione o l’alterazione dei documenti. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere i documenti.
Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi previsti; su richiesta, le copie possono essere autenticate.
Decorsi novanta giorni dall’accoglimento senza che l’accesso sia stato esercitato, è necessaria una nuova richiesta.
Non accoglimento della richiesta
(art. 24 legge n. 241/1990 – art. 8 DPR n. 352/1992 – art. 9 DPR n. 184/2006 – art. 13 DPR Regione n. 12/1998)
Il diritto di accesso è escluso nei casi in cui possa derivarne pregiudizio a:
- sicurezza e difesa nazionale;
- relazioni internazionali;
- politica monetaria e valutaria;
- ordine pubblico e repressione della criminalità;
- riservatezza di terzi.
Ulteriori esclusioni riguardano documenti relativi a:
a) sicurezza e sovranità nazionale;
b) politica monetaria e valutaria;
c) attività di polizia e indagini;
d) vita privata e interessi personali, professionali o commerciali;
e) contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Deve comunque essere garantita la visione degli atti necessari alla tutela di interessi giuridici del richiedente.
Ogni diniego, limitazione o differimento deve essere motivato con riferimento alla normativa vigente e alle circostanze di fatto.
Differimento dell’accesso ai documenti amministrativi
(art. 9, comma 2 DPR n. 184/2006)
Il differimento è disposto quando sia necessario tutelare temporaneamente interessi della Pubblica Amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti.
L’atto di differimento deve indicarne la durata.
Ricorso avverso i provvedimenti di diniego
(art. 25 legge n. 241/1990 – art. 31 legge regionale n. 10/1991)
Contro i provvedimenti di diniego, espresso o tacito, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni.
In alternativa, l’interessato può richiedere il riesame alla Commissione di Garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza della Regione.
La Commissione si pronuncia entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
📁 Documenti e File Utili
- 📄 PDF Report Accesso Atti 2013
- 📄 Regolamento Accesso Atti ASP Agrigento
- 📄 Modulo Richiesta Accesso Atti
- 📄 Modello di Delega Ritiro Documenti Amministrativi ( Link non funzionante )