In base alla Legge n. 118/1971, art. 2, sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini che presentano una riduzione o una limitazione funzionale, distinta in relazione all’età. In particolare:
- Cittadini tra 18 e 65 anni: riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo;
- Minori di 18 anni: difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività tipiche della loro età;
- Cittadini oltre i 65 anni: limitazioni nelle funzioni proprie dell’età.
Accanto a questa categoria generale, la normativa individua alcune categorie particolari.
Tra queste rientrano i ciechi civili (Legge n. 382/1970), ovvero cittadini affetti da cecità non dovuta a guerra, lavoro o servizio. Si distinguono in:
- ciechi assoluti: totale mancanza della vista o sola percezione di luce/ombre;
- ciechi parziali, a loro volta suddivisi in:
- ventesimisti: visus ≤ 1/20 in entrambi gli occhi con correzione;
- decimisti: residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20.
Un’ulteriore categoria è quella dei sordomuti (Legge n. 381/1970), ossia persone con sordità insorta in età evolutiva tale da impedire l’apprendimento del linguaggio parlato. Tale condizione non deve essere di natura psichica né derivare da guerra, lavoro o servizio.