Invalidi civili

In base alla Legge n. 118/1971, art. 2, sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini che presentano una riduzione o una limitazione funzionale, distinta in relazione all’età. In particolare:

  • Cittadini tra 18 e 65 anni: riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo;
  • Minori di 18 anni: difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività tipiche della loro età;
  • Cittadini oltre i 65 anni: limitazioni nelle funzioni proprie dell’età.

Accanto a questa categoria generale, la normativa individua alcune categorie particolari.

Tra queste rientrano i ciechi civili (Legge n. 382/1970), ovvero cittadini affetti da cecità non dovuta a guerra, lavoro o servizio. Si distinguono in:

  • ciechi assoluti: totale mancanza della vista o sola percezione di luce/ombre;
  • ciechi parziali, a loro volta suddivisi in:
    • ventesimisti: visus ≤ 1/20 in entrambi gli occhi con correzione;
    • decimisti: residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20.

Un’ulteriore categoria è quella dei sordomuti (Legge n. 381/1970), ossia persone con sordità insorta in età evolutiva tale da impedire l’apprendimento del linguaggio parlato. Tale condizione non deve essere di natura psichica né derivare da guerra, lavoro o servizio.


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