Per invalidi civili, in generale si intendono coloro che sono affetti da minorazioni psico-fisiche di diverso tipo, congenito od acquisito, non dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro.
La categoria degli invalidi civili avente diritto alle prestazioni assistenziali ed economiche è direttamente ricavabile dalla legge n. 118/1971 art. 2 secondo comma,secondo cui si considerano mutilati ed invalidi civili:
- i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico dismetabolico, insufficienze mentali degenerative da effetti sensoriali o funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
- i minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- i cittadini ultra sessantacinquenni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Norme specifiche, inoltre, riguardano particolari forme di invalidità, che danno diritto alle relative prestazioni pensionistiche e indennità:
Ciechi civili (legge n° 382/70)
Sono ciechi civili i cittadini la cui cecità, congenita o contratta, non sia dovuta a cause di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio.
Ai fini delle prestazioni vengono distinti in due categorie:
Ciechi assoluti in caso di totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione dell'ombra e della luce ("visus motu-manu" percepiscono il solo movimento della mano, ma non sono in grado di contare le dita).
Ciechi parziali:
- ventesimisti in caso di acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con correzione (possono contare il numero delle dita della mano a distanza ravvicinata);
- decimisti in caso di residuo visivo tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con correzione.
Sordomuti (legge n° 318/70)
Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
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